L’art 5 comma 1 bis del d.lgs 28 /2010 prevede le Ipotesi in cui le parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il procedimento di mediazione; La mediazione però può essere facoltativa o obbligatoria e questo dipende dai rapporti tra procedimento di mediazione e processo civile ed in particolare, alla sussistenza o meno dell’obbligo di esperire la mediazione, e al momento in cui tale obbligo sorge. Si tratta, quindi, di distinte ipotesi di mediazione nonché diverse modalità con cui le parti si approcciano all’istituto. La mediazione civile ma oggi anche quella commerciale (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) consiste nell’attività, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. In generale, chiunque sia parte di una controversia civile (vertente su diritti disponibili) può liberamente provare a risolve la lite tramite lo strumento della mediazione, ma come detto nell’introduzione per alcune specifiche controversie l’utilizzo della mediazione è imposto dalla legge: si tratta delle controversie vertenti nelle materie originariamente elencate dall’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010, ed oggi, in seguito alla riforma del 2013 (d.l. n. 69 del 2010, conv., con mod., in l. n. 98 del 2013), elencate dal comma 1-bis del medesimo art. 5. Qui pertanto si parla di mediazione obbligatoria. Nella mediazione obbligatoria il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della successiva (ed eventuale) domanda giudiziale (in questo caso si parla anche di mediazione obbligatoria ante causam). In particolare ciò significa che, in caso di controversia riguardante una delle materie in questione, per poter ottenere una sentenza di merito da parte del giudice, occorre prima svolgere il procedimento di mediazione. Questo significa che: Le ipotesi di mediazione obbligatoria sono oggi identificate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 e riguardano le controversie vertenti in materia di: Per queste controversie (salvo alcune precisazioni) vige pertanto la regola della condizione di procedibilità della domanda di mediazione introdotta dall’ art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010. La riforma del 2013: Tra le ipotesi generali di esplicita esclusione dell’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria (e dunque ove non si verifica l’improcedibilità della domanda giudiziale collegata al mancato previo esperimento della procedura di conciliazione), vi è anche l’azione prevista dallo stesso codice del consumo agli artt. 140 e 140-bis, così come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, relativa alla possibilità per associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo in sede giurisdizionale di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti. In tali ipotesi, pertanto, non trova applicazione la disciplina della mediazione obbligatoria, sembrando tuttavia salva la possibilità di ricorrere ugualmente al procedimento di mediazione (mediazione facoltativa o volontaria), senza però che il mancato esperimento di detto procedimento precluda l’introduzione della causa ordinaria. A norma dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28 del 2010, dall’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria sono poi esclusi: Da ultimo, la condizione di procedibilità connessa all’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione è soddisfatta anche, per le materie ivi regolate, qualora, invece della mediazione, si esperisca il procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 179/2007 (recante “Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”), ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 385/1993. Per tali procedimenti di risoluzione delle controversie in materia bancaria e finanziaria, previsti innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ed alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, vanno considerati come pienamente alternativi al procedimento di mediazione. La disciplina della mediazione obbligatoria è oggi dettata, dall’art. 5, commi 1-bis e 2-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, a norma del comma 1-bis (così come modificato dalla riforma del 2013), chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia vertente in una materia ivi elencata “è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. A norma del comma 2-bis, la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice, può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. e può condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. In tema di spese connesse al procedimento di mediazione (art. 17): all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (a tale fine la norma dispone espressamente che “la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”). Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione; Competenza territoriale degli organismi di mediazione: Nel primo incontro di mediazione e presenza delle parti il mediatore è chiamato a: Si ricordi che:
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