Viene eliminato dalla Corte Costituzionale il divieto, per la persona singola, di accedere all’adozione internazionale. D’ora in poi, il singolo, anche se non coniugato, se residente in Italia, potrà chiedere al Tribunale per i minorenni una dichiarazione di idoneità ed avviare la procedura dell’adozione internazionale. La Consulta richiama l'ampia giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 8: diritto al rispetto della vita privata, anche come facoltà di autodeterminazione dell'individuo che sceglie di essere genitore, in relazione a disposizioni normative ritenute irragionevoli e non proporzionate all'obiettivo da conseguire: appare necessaria “una ponderazione”, anche con riferimento al figlio potenziale, tenendo conto dell'esigenza di questo, e dell'interesse di chi aspira alla genitorialità. La norma, in effetti, indicherebbe il diritto alla vita privata, come libertà di autodeterminazione, e interesse a realizzare le proprie aspirazioni alla genitorialità, e, nel caso di specie ad adottare un minore straniero. Scopo dell'adozione internazionale - continua la Consulta – è di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, assicurando loro un ambiente stabile ed armonioso La sentenza, sostiene, che il divieto non è più funzionale all'esigenza di assicurare la più ampia tutela giuridica al minore: nel nostro ordinamento la riforma del 2012-2013 ha costituito un unico status per tutti i figli, all'interno o fuori del matrimonio, come chiaramente indicato dall'art. 315 c.c. ma, non si puo' escludere "tout court" che la persona singola sia in grado di assicurare al minore un ambiente stabile ed armonico. Tale esclusione potrebbe difatti incidere negativamente sulla possibilità del minore (e in particolare di quello straniero, residente all'estero) di superare la condizione di abbandono. Si precisa che l'interesse del minore sarebbe in ogni caso preservato dalla verifica giudiziale relativa alla concreta idoneità dell'adottante: tra l'altro, l'esame del suo profilo affettivo ed educativo, e magari dell'esistenza di una rete familiare che potrebbe costituire un valido supporto. Conclusioni: il divieto dell'adozione internazionale da parte del singolo è costituzionalmente illegittimo e va espunto dal nostro ordinamento La sentenza sopra esaminata sente comunque il bisogno di porre dei limiti al contenuto della dichiarazione di incostituzionalità: quindi, in relazione alla questione prospettata, intende pronunciarsi solo sull'adozione internazionale e non su quella interna. Aggiunge trattando di persona non coniugata, che non ci si riferisce alla parte di un'unione civile.
Il divieto assoluto all'adozione internazionale da parte del singolo, determina – secondo la Consulta - una lesione della vita privata e dell'autodeterminazione orientata a una genitorialità, nella specie ispirata ad un principio di solidarietà sociale, volta ad accogliere in Italia il minore straniero, superando la sua condizione di abbandono.
È pur vero che la sentenza apra una breccia nella normativa che essa stessa giudica troppo rigorosa e inadeguata. È facile prevedere che, su tale falsariga, potrebbero indirizzarsi varie questioni alla Consulta: ad esempio, quella relativa ad una persona singola (donna o uomo), con riguardo ad un minore italiano o straniero, in abbandono in Italia, ovvero a coppie non coniugate, ma conviventi, di sesso diverso od uguale, o parti di un'unione civile.
Staremo a vedere quale sarà l'atteggiamento futuro della Corte Costituzionale.
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