assegno mantenimento

Cass. civ., sez. I, sent., 8 aprile 2025. n. 9207

La mancata instaurazione di una vita coniugale piena, caratterizzata dalla condivisione materiale e spirituale, può impedire il riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Lo ha chiarito la Suprema Corte in un caso di richiesta di mantenimento dopo la separazione, in assenza di una vera convivenza matrimoniale.

Nel caso in esame il Tribunale aveva dichiarato la separazione dei coniugi, rigettando  la richiesta di una delle parti di ottenere un assegno di mantenimento o, comunque, un assegno alimentare. 

La Corte d'Appello aveva, poi, stabilito che il tribunale avesse correttamente escluso il diritto al mantenimento, giacché non si era realizzata una vera e propria convivenza tra i coniugi, né una reale «communio omnis vitae», dato che i coniugi si vedevano saltuariamente e ciascuno provvedeva autonomamente alla gestione dei propri affari.

Avverso tale decisione, veniva adita la Corte di Cassazione, la quale aveva evidenziato che il ricorso presentava profili di rilevante interesse di tipo interpretativo riguardanti il diritto all'assegno di mantenimento dopo la separazione, in assenza di una vera convivenza matrimoniale.

In effetti il ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse erroneamente negato il diritto all'assegno di mantenimento, nonostante la sussitenza dei presupposti previsti dalla legge e cioè la non addebitabilità della separazione, la mancanza di redditi propri sufficienti a mantenere il tenore di vita precedente e la capacità economica dell'ex coniuge di sostenere il pagamento.

La Corte, pur riconoscendo che la breve durata del matrimonio non costituisce di per sé un ostacolo al diritto all'assegno, ha sottolineato che l'assenza di una vera e propria «communio omnis vitae» tra i coniugi possa invece escludere tale diritto. In effetti, la giurisprudenza consolidata ritiene che la mancata instaurazione di una vita coniugale piena, caratterizzata dalla condivisione materiale e spirituale, possa impedire il riconoscimento di un assegno di mantenimento (come nel caso di specie, ove non si è mai concretizzata una vera «communio» tra i coniugi, né una condivisione del ménage familiare).

Per la Cassazione, «questa comunione di vita costituisce un fatto, consistente nell'effettiva attuazione del rapporto matrimoniale attraverso la convivenza e l'osservanza degli altri doveri di solidarietà coniugale, che si realizza non certo automaticamente per effetto della legge, ma solo grazie alla condotta e al contributo dei coniugi. 

È nell'ambito di questa comunione di vita che l'obbligo di assistenza materiale si attualizza, giacché, in sua assenza, difetterebbe il contesto all'interno del quale l'assistenza (che è attività continuativa protratta nel tempo) assume una sua concretezza.»

Infine, la decisione di non riconoscere un assegno alimentare alla parte richiedente, secondo i Giudici, appare conforme alla normativa, poiché «il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali (Cass. 1820/1981, Cass. 1099/1990)




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