Il risarcimento del danno in caso di infedeltà coniugale: il rapporto tra la pronunzia di addebito e la richiesta risarcitoria

L'infedeltà coniugale può essere fonte di risarcimento del danno a carattere non patrimoniale se da essa discende un danno ingiusto che determini una lesione di diritti costituzionalmente garantiti (ad esempio la dignità, l'immagine, la salute, la privacy, l'onore, ).

Ci troviamo nel campo della responsabilità extracontrattuale, che trova la sua disciplina nell'articolo 2043 del codice civile.

Il tradimento, oltre a essere motivo di addebito della separazione, determina l'obbligo del risarcimento.

La sentenza 15 settembre 2011, n. 18853 della Corte di Cassazione ha definitivamente disancorato il diritto al risarcimento del danno dalla pronuncia di addebito della separazione prevedendo l' ammissibilità di un'azione risarcitoria autonoma a prescindere dalla pronuncia dell'addebito nel procedimento di separazione.

Più precisamente, indipendentemente dall'andamento della causa di separazione che, potrebbe anche essere consensuale, il coniuge che ritiene di aver subito una lesione per il fatto illecito dell'altro coniuge, come il tradimento, può agire per il risarcimento del danno rappresentato dalla sofferenza patita soprattutto se tale tradimento si è consumato con modalità particolarmente lesive per la dignità del coniuge tradito.


Per ottenere il risarcimento del danno, non è quindi sufficiente la mera violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., o anche la pronuncia di addebito, ma occorre, anche, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 2059 c.c. e cioè che il tradimento abbia comportato delle conseguenze pregiudizievoli per il coniuge tradito (si vedano ad es Cassazione civ., 19 novembre 2020, n. 26383 cit.; in tal senso v. anche Tribunale di Padova, 24 giugno 2021, n. 1308). Deve essere così fatto valere un diritto soggettivo, tutelato anche dalla Carta Costituzionale e cioè il diritto alla salute, all'immagine, alla riservatezza, all'onore e alla dignità del coniuge ecc. (Cassazione civ., 7 marzo 2019, n. 6598)

Pertanto, sarà onere di chi agisce in giudizio provare l'infedeltà del coniuge, il danno (ovvero la lesione di un diritto costituzionalmente garantito) e il nesso di causalità tra i due, cioè si deve provare che l'infedeltà ha causato il danno. Tale danno, secondo la Suprema Corte, non potrà consistere nella sola "sofferenza psichica", ma dovrà avere le caratteristiche di una vera e propria "lesione della salute" o "lesione della dignità" causata dall'infedeltà (Cassazione civ., 7 marzo 2019, n. 6598)

Dunque, è possibile concludere che secondo la prevalente giurisprudenza va escluso qualsiasi nesso di pregiudizialità tra la pronunzia giudiziale di separazione con addebito e l'azione risarcitoria per infedeltà coniugale.

Il coniuge tradito, quindi, il quale concorda con l'altro coniuge per definire la separazione  in forma consensuale definendone le condizioni, potrà pertanto, evitare un giudizio di separazione giudiziale, e optare per una soluzione consensuale, ma potrà poi agire con un'azione autonoma finalizzata al riconoscimento giudiziale di un diritto al risarcimento del danno subito a seguito dell'infedeltà provocata, se, tale infedeltà abbia provocato un danno ingiusto meritevole di tutela costituzionale da intendersi nella accezione di cui all'art' 2059 c.c

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