Morte dell'animale d'affezione: sentenza innovativa

Il Tribunale di Prato è stato chiamato a valutare e decidere una triste vicenda che ha visto come protagonista una cucciola di Samoiedo morta all’interno di una pensione dove era stata collocata per una breve vacanza della sua famiglia umana.

La famiglia della cagnolina cita in giudizio i ritenuti responsabili domandando sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali. Viene lamentata la perdita dell’animale d’affezione quale violazione del diritto inviolabile ex art. 2 Cost. al rapporto dell'uomo con l'animale, che costituisce un’attività realizzatrice della persona. Viene domandato che nella liquidazione del danno non patrimoniale si tenga conto delle circostanze dell’evento poichè la cagnolina aveva manifestato malessere da giorni senza essere in effetti assistita, ma al contrario era stata lasciata morire sola, dopo giorni di sofferenza, senza alcuna cura o intervento veterinario, nell' indifferenza dei convenuti e del profondo legame affettivo con tutti i familiari.

Il Tribunale di Prato, richiama il principio per cui la perdita di un animale d'affezione possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l’articolo 2 della nostra carta costituzionale specificando quanto  il rapporto tra padrone e animale d’affezione sia occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale.

Questo  Tribunale ha avuto il merito di  riconoscere la responsabilità della pensione per animali sotto due profili:

  • contrattuale:  qualificando il rapporto tra le parti  come contratto di deposito (art. 1768 c.c.), con obbligo del depositario di usare la diligenza del buon padre di famiglia. L’omissione dell’assistenza al cane malato e la mancata comunicazione ai proprietari costituiscono un grave inadempimento contrattuale.
  • extracontrattuale: il gestore della pensione aveva un obbligo di vigilanza sull’animale (Cass., n. 3081/2015). La sua condotta negligente ha determinato un pregiudizio ingiusto per i proprietari, giustificando la condanna al risarcimento.
  • Il Tribunale, discostandosi dalle Sezioni Unite del 2008, riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale, ritenendo che il rapporto tra padrone e animale possa rientrare tra i diritti inviolabili della persona ex art. 2 Cost., come espressione dello sviluppo della personalità.

    Detta sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale in continua evoluzione che riconosce rilevanza costituzionale al rapporto con gli animali d’affezione (Trib. Pavia, n. 1266/2016; Trib. Vicenza, n. 24/2017; Trib. La Spezia, n. 660/2020). 

    Tuttavia, essa si discosta dalla consolidata giurisprudenza che limita la risarcibilità del danno non patrimoniale ai casi previsti dalla legge o di particolare gravità (Cass., n. 29206/2019; Cass., n. 2203/2024).

    E' però bene precisare che pur riconoscendo la crescente sensibilità sociale verso gli animali, il Tribunale sottolinea che il danno non patrimoniale non può essere ammesso in re ipsa, ma deve essere provato con elementi oggettivi e indiziari. La decisione, sebbene innovativa, lascia aperto il dibattito sulla necessità di criteri uniformi nella quantificazione del danno derivante dalla perdita di un animale domestico, per evitare disparità di trattamento nei casi futuri.



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